Un sostanziale processo di revisione da parte della Commissione Europea ha portato a diverse modifiche ed emendamenti alla Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali che sono state emesse ufficialmente alla fine dello scorso anno tramite una Direttiva “emendante”: la Direttiva (Ue) 2019/1936 del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 23 Ottobre 2019]che modifica la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e dovranno essere recepite ed attuate dagli Stati Membri dell’Unione Europea entro il 27 Dicembre 2021.
Fino a questo momento le valutazioni della sicurezza stradale erano riservate alla sola rete trans-europea (TEN-T), mentre ora la nuova Direttiva introduce il concetto di estensione limitata alle “altre autostrade e strade principali”; inoltre le analisi erano prevalentemente basate sulla identificazione di quei tratti di strada con elevate concentrazioni di incidenti, quindi “ex post”, utilizzando i dati disponibili dalle rilevazioni; la Direttiva “emendante” aggiunge un approccio proattivo per valutare la sicurezza integrata delle strade sulla base delle loro caratteristiche progettuali, quindi “ex ante”, indipendentemente dal numero di incidenti registrati.
Tali approcci “ex ante” e “ex post” costituiscono la base per le nuove valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare su tutta la loro rete stradale. La “Direttiva Emendata” stabilisce che le analisi della sicurezza stradale devono valutare il livello di rischio sulle strade utilizzando entrambi gli approcci in base a:
- un esame visivo, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche della strada oggetto della analisi;
- un'analisi delle sezioni della rete stradale che sono state in funzione per più di tre anni e durante i quali si è verificato un elevato numero di incidenti gravi in proporzione ai volumi di traffico;
Gli Stati Membri dovranno garantire che la prima valutazione della sicurezza stradale su tutta la rete sia effettuata entro il 2024; le successive valutazioni, sempre su tutta la rete dovranno essere effettuate su base regolare, ma in ogni caso almeno ogni cinque anni.
Sulla base dei risultati di tali valutazioni, gli Stati Membri dovranno classificare tutti i vari tratti della loro rete stradale in categorie diversificate in base al loro livello di sicurezza e quindi utilizzare tale classificazione per stabilire le priorità degli interventi di mitigazione del rischio, sia con interventi diretti o, laddove necessario, preceduti da ispezioni mirate.
Tali interventi saranno mirati ad eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza stradale evitando di imporre un indebito onere amministrativo: in questo modo, le prestazioni di sicurezza delle strade esistenti possono essere migliorate indirizzando gli investimenti ai tratti stradali con la più alta concentrazione di incidenti e la più alta potenziale di riduzione del rischio.
Nel seguito si riporta una analisi di dettaglio delle modifiche ed emendamenti apportati, evidenziando sia il percorso che ha portato alla emanazione della Direttiva “emendante” (riepilogato nelle sue considerazioni iniziali) sia i maggiori cambiamenti introdotti.
Le Considerazioni Iniziali
Ogni Direttiva Europea inizia con una serie di “Considerato che:” che riepilogano il percorso tecnico e procedurale che ha portato alla emanazione della Direttiva stessa; la Direttiva “emendante” ha 31 considerazioni iniziali, alcune delle quali devono essere preliminarmente analizzate per meglio comprendere i cambiamenti apportati:
Selezione di alcune delle 31
considerazioni iniziali inserite nella Direttiva (UE) 2019/1936 |
Commenti |
Considerazione (4) “Le procedure di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali («GSIS») attuate sulla rete TEN-T hanno contribuito a ridurre i casi di decesso e di ferite gravi a seguito di incidenti stradali nell’Unione. Dalla valutazione degli effetti della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) emerge chiaramente che gli Stati membri che applicano i principi GSIS su base volontaria alle proprie reti nazionali, al di là della rete TEN-T, hanno conseguito livelli di sicurezza stradale molto superiori rispetto agli altri. È pertanto auspicabile che detti principi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali siano applicati ad altri tratti della rete stradale europea.” Considerazione (8) Gran parte degli incidenti stradali si verifica su una piccola parte di strade, in cui il volume di traffico e la velocità sono elevati e in cui vi è un’ampia gamma di traffico che viaggia a velocità diverse. Pertanto, la limitata estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle altre strade principali oltre la rete TEN-T dovrebbe contribuire in misura significativa a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in tutta l’Unione. |
Commento: Occorre ricordare
preliminarmente che la Direttiva 2008/96/CE, in accordo al principio di
sussidiarietà, era cogente solo per i tratti stradali compresi nella rete
Trans Europea dei Trasporti (TEN-T). Questa considerazione nasce dal fatto
evidente ed acclarato che il maggior numero di incidenti gravi avviene sulle
strade extraurbane non appartenenti alla rete TEN-T (composta quasi
totalmente da tratti autostradali in genere molto più sicuri delle strade
ordinarie); è chiaro quindi che quegli Stati Membri che hanno applicato su
base volontaria la Direttiva 2008/96/CE anche alle strade extraurbane
“ordinarie” hanno ottenuto riduzioni della incidentalità molto più elevate.
Si rammenta che questo argomento era stato trattato dal progetto europeo
“Pilot4Safety”[1],
che aveva prodotto un “Manuale per la sicurezza preventiva delle strade
secondarie” che spiegava come applicare la Direttiva a questo tipo di strade;
tale manuale è stato tradotto ed adeguato alla situazione italiana da AIPSS
ed è attualmente allo studio una versione aggiornata che tenga conto della
Direttiva emendata. La Considerazione (8) ribadisce quanto
sopra ed introduce il concetto di “limitata estensione” al di fuori della
rete TEN-T, che viene poi specificato negli emendamenti all’Art. 2 |
Considerazione (12) La valutazione della sicurezza stradale a livello di rete basata sul rischio è risultata uno strumento efficiente ed efficace per individuare i tratti della rete che dovrebbero essere oggetto di ispezioni di sicurezza stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo l’apporto potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta la rete. L’intera rete stradale oggetto della presente direttiva dovrebbe pertanto essere sistematicamente valutata, anche attraverso dati raccolti per via elettronica e digitale, per migliorare la sicurezza stradale in tutta l’Unione. |
Commento: Questa considerazione
introduce il concetto, che viene approfondito più avanti, della raccolta dati
anche per via elettronica: è chiaro che per estendere le analisi, anche se
preliminari, ad una rete molto più ampia occorre limitare i costi e quindi
ricorrere a tali mezzi. L’intervento in loco dovrebbe essere limitato a quei
tratti preliminarmente individuati come pericolosi, come spiegato nella
successiva considerazione (15) |
Considerazione (15) Dare sistematicamente un seguito adeguato alla luce dei risultati delle procedure di GSIS è fondamentale per conseguire i miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali necessari al fine di realizzare gli obiettivi di sicurezza stradale dell’Unione. A tal fine, piani d’azione basati sulle priorità dovrebbero assicurare l’attuazione degli interventi necessari con la massima tempestività. In particolare, ai risultati della valutazione della sicurezza stradale a livello di rete dovrebbero fare seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o, se possibile ed efficiente in termini di costi, interventi correttivi diretti volti a eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza stradale senza imporre oneri amministrativi eccessivi. |
Commento: Qui vengono poste le
premesse per “Piani di Azione” basati sugli approcci “ex ante” e “ex post”
con metodi elettronici. La seconda fase di tali piani di azione
comprenderà interventi diretti laddove le analisi con metodi elettronici
hanno raccolto dati sufficienti per programmare un intervento, altrimenti
verranno predisposte analisi locali mirate. |
Considerazione (18) I tratti della rete stradale contigui a gallerie della rete stradale tran-seuropea oggetto della direttiva 2004/54/CE presentano un rischio di incidenti particolarmente elevato. Dovrebbero perciò essere introdotte ispezioni di sicurezza stradale congiunte su questi tratti, con il coinvolgimento di rappresentanti delle autorità competenti in materia di strade e gallerie, al fine di migliorare la sicurezza della rete stradale che rientra nella presente direttiva. |
Commento: Questa considerazione
deriva direttamente dai risultati del Progetto Europeo ECOROADS (Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations[2])
promosso e co-coordinato da AIPSS, che ha effettuato diverse analisi nei
tratti di transizione tra strada all’aperto e in galleria. Occorre ricordare
che questa Direttiva, come già la precedente, non si applica ai tratti
stradali in Galleria |
Considerazione (19) Gli utenti della strada vulnerabili hanno costituito il 47 % delle vittime di incidenti stradali nell’Unione nel 2017. Assicurare che le esigenze di questi utenti della strada vulnerabili siano considerate in tutte le procedure di GSIS e che siano elaborati requisiti di qualità per le infrastrutture per tali utenti dovrebbe pertanto migliorarne la sicurezza sulla strada. |
Commento: Viene qui recepita una
situazione ormai consolidata a livello europeo, dove con il termine “Utenti
della strada vulnerabili” (VRU è l’acronimo in Inglese) vengono
prevalentemente indicati pedoni, ciclisti motociclisti. Si osserva come possa
essere problematico assicurare tali esigenze, in quanto ad esempio soluzioni
valide per autoveicoli non lo sono altrettanto per i motocicli e viceversa. |
Considerazione (20) Al fine di consentire agli Stati membri di migliorare le proprie procedure volte a garantire l’uso operativo della loro segnaletica stradale orizzontale e verticale, è opportuno stabilire specifiche comuni al fine di promuovere l’effettiva leggibilità e visibilità di tale segnaletica orizzontale e verticale, sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida. |
Commento: La segnaletica stradale
nei vari paesi Europei non é completamente
uniforme: ad esempio in Italia non sono consentiti segnali di prescrizione
con il solo bordo rosso costituito da luci lampeggianti, largamente usati in
altri paesi. Vi è quindi la necessità di raggiungere una più completa
uniformità anche considerando i sistemi di guida automatica già sul mercato e
quelli futuri; come ulteriormente ribadito dalla considerazione (22). |
Considerazione (22) È fondamentale che la segnaletica stradale orizzontale e verticale sia di elevata qualità per poter assistere i conducenti e i veicoli connessi e automatizzati. È opportuno che le specifiche comuni per la segnaletica stradale orizzontale e quella verticale fungano da base per facilitare l’introduzione di sistemi avanzati di mobilità connessa e automatizzata. Sarebbe preferibile adottare un approccio congiunto a livello di Unione, in linea con la convenzione di Vienna del 1968 sulla segnaletica stradale. |
Commento: Uno dei maggiori problemi
affrontati da chi studia i sistemi di guida autonoma e connessa consiste
nella interoperabilità dei vari sistemi: i segnali stradali ipotizzati nel
prossimo futuro dovranno essere in grado di “dialogare con il veicolo quando
è nella funzione di guida autonoma, mantenendo al contempo le indicazioni
valide per un conducente umano. Solo un accordo internazionale come quello
citato potrà essere in grado di garantire un approccio congiunto. |
Considerazione (25) A fini di trasparenza e per migliorare l’assunzione di responsabilità, è opportuno che sia indicata la classificazione di sicurezza, in modo tale che gli utenti della strada siano informati sullo stato delle infrastrutture e vengano sensibilizzati al riguardo. |
Commento: Qui viene introdotto un
rilevante aspetto, in quanto la classificazione di sicurezza risultante dalle
analisi effettuate deve essere resa pubblica |
Considerazione (26) È opportuno incentivare lo scambio di esperienze sulle metodologie del «sistema sicuro» tra operatori del settore e lo scambio di informazioni tra i controllori della sicurezza stradale. |
Commento: I controllori sono
tecnici qualificati ma naturalmente effettuano una valutazione che ha sempre
una parte soggettiva: lo scambio di informazioni tra di loro costituisce un
elemento fondamentale per arrivare ad una corretta e più uniforme valutazione
dei rischi. I già citati progetti Europei Pilot4Safety ed ECOROADS hanno
contribuito anche a dare queste indicazioni, sulla base di ispezioni di
sicurezza effettuate in molte strade d’Europa con squadre di ispettori di
differenti nazionalità. |
Gli Articoli della “Direttiva Emendata”
La DIRETTIVA (UE) 2019/1936 contiene una serie di emendamenti e
modifiche alla precedente Direttiva 2008/96/CE che vengono di seguito comparate
evidenziando in blu grassetto gli
inserimenti ed
in carattere rosso barrato le cancellazioni.
Sulla colonna di destra vengono riportati i commenti alle modifiche.
Modifiche
ed emendamenti introdotti nella Direttiva (UE) 2019/1936 |
Commenti |
La direttiva
2008/96/CE è così modificata: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva richiede
l’istituzione e l’attuazione di procedure relative alle valutazioni d’impatto
sulla sicurezza stradale, ai controlli sulla sicurezza stradale, alla
gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di
sicurezza |
Viene introdotto il concetto di “Gestione
della Sicurezza “ al posto di quello di “Valutazione della Sicurezza” |
2. La presente direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete trans-europea, alle autostrade e alle altre strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. |
Questa è la “limitata estensione” al di
fuori della rete TEN-T citata nella Considerazione (8) |
3. |
La specifica è stata introdotta per evitare
alcuni dubbi interpretativi della precedente Direttiva, dove ad esempio una
pista ciclabile (considerata comunque come “strada”) realizzata con
finanziamenti Europei sarebbe, con una interpretazione letterale, soggetta a
valutazioni di sicurezza stradale. |
4. Gli Stati membri possono escludere
dall’ambito di applicazione della presente direttiva le strade principali che
presentano un basso rischio per la sicurezza, sulla base di motivi
debitamente giustificati connessi ai volumi di traffico e alle statistiche
sugli incidenti. Gli Stati
membri possono includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva
le strade di cui non si fa menzione ai paragrafi 2 e 3. Ciascuno
Stato membro trasmette alla Commissione entro il 17 dicembre 2021 l’elenco delle
autostrade e delle strade principali presenti sul suo territorio e la informa
circa qualsivoglia modifica successiva delle stesse. Ciascuno Stato membro
comunica altresì alla Commissione l’elenco delle strade oggetto
dell’esenzione a norma del presente paragrafo oppure quelle che rientrano
nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché qualsivoglia
modifica successiva delle stesse. La
Commissione pubblica l’elenco delle strade segnalate in conformità del
presente articolo. |
Viene quindi data facoltà a ciascuno Stato
membro di escludere alcune strade principali considerate a basso rischio,
così come di includere strade secondarie che vengano considerate
particolarmente pericolose. L’elenco completo delle strade deve essere
comunicato entro la data indicata alla Commissione Europea che lo renderà
pubblico, unitamente ad eventuali successive modifiche |
|
L’esclusione delle gallerie stradali viene
confermata |
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)
«rete stradale transeuropea»:
la rete stradale |
Si fa riferimento al Regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013,
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013,
pag. 1).»;" |
1 bis. “autostrada”: strada appositamente
progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprietà
che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti: a) dispone, salvo in punti
particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni
di traffico, separate l’una dall’altra da una fascia divisoria non destinata
alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi; b) non presenta intersezioni a raso
con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile
o cammino pedonale; c) è specificamente designata come
autostrada; 1 ter. “strada principale”: strada situata al di fuori dell’area urbana che collega importanti città o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade più elevata, al di sotto della categoria “autostrada” nella classificazione stradale nazionale in vigore al 26 novembre 2019 |
Qui vengono specificate le caratteristiche
della “limitata estensione” della Direttiva al di fuori della rete TEN-T |
2) «organo competente»: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all’attuazione della presente direttiva, inclusi gli organismi designati come organi competenti prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui rispettino i requisiti da essa stabiliti; 3) «valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale»: un’analisi comparativa strategica dell’impatto di una nuova strada o di una modifica sostanziale della rete esistente sul livello di sicurezza della rete stradale; 4) «controllo della sicurezza stradale»: controllo di sicurezza accurato indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di un’infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione al funzionamento iniziale;
6) «classificazione della sicurezza» 7) «ispezione di sicurezza 7 bis). “ispezione di sicurezza stradale
periodica”: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei
difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza; 8) «orientamenti»: le misure, adottate dagli Stati membri, che definiscono le tappe da seguire e gli elementi da prendere in considerazione al momento dell’applicazione delle procedure di sicurezza fissate nella presente direttiva; 9) «progetto d’infrastruttura»: un progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica della rete esistente che incide sul flusso del traffico. 10) “utenti della strada vulnerabili”:
utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni,
e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote; |
L’abrogazione dell’art. 5 è in linea con
il nuovo approccio di valutare la sicurezza intrinseca di un tratto stradale
indipendentemente dal numero di incidenti che vi si sono verificati Questi emendamenti specificano le azioni
“ex-ante” (classificazione della rete in base a diverse categorie di rischio)
ed “ex-post” (indagine mirata sui tratti più a rischio, da ripetersi
periodicamente. Viene infine inserita la definizione di
“Utenti della strada vulnerabili”, (sostanzialmente pedoni e ciclisti) il cui
coinvolgimento in incidenti stradali ha assunto dimensioni preoccupanti negli
ultimi anni. |
Articolo 3 Valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura Nessuna modifica |
|
Articolo 4 Controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura. All’articolo 4 viene aggiunto il paragrafo seguente: «6. La Commissione fornisce orientamenti
per la realizzazione di “margini della strada che perdonano l’errore” e di
strade “auto esplicative” e “self-enforcing”
(progettate in modo tale da suscitare corrette percezioni e comportamenti da
parte dei conducenti) nel controllo iniziale della fase di progettazione,
come pure orientamenti sui requisiti di qualità relativi agli utenti della
strada vulnerabili. Tali orientamenti sono elaborati in stretta
collaborazione con gli esperti degli Stati membri.»; |
Nel controllo dei progetti viene
introdotto un ulteriore concetto: si dovrà verificare che il tracciato
stradale sia progettato in maniera tale da “guidare l’utente” e che i margini stradali siano previsti in
maniera tale da sopperire ad errori di guida che possano comportare uscite di
strada. |
Articolo 5
1. Gli Stati membri assicurano che
2. Le valutazioni della sicurezza stradale a
livello di rete valutano il rischio di incidente e di gravità dell’impatto
sulla base degli elementi seguenti: a) in primo luogo, un’indagine visiva, in loco
o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada
(sicurezza intrinseca); e b) un’analisi dei tratti della rete stradale
aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero
considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico. 3. Gli Stati membri
4. Nel valutare la sicurezza stradale a
livello di rete, gli Stati membri possono tenere conto delle componenti
indicative di cui all’allegato III
5. La Commissione fornisce orientamenti circa
la metodologia da applicare per svolgere valutazioni periodiche della
sicurezza stradale a livello di rete e per la classificazione delle strade. 6. Sulla base dei risultati della valutazione
di cui al paragrafo 1 e al fine di definire le priorità delle ulteriori
misure necessarie, gli Stati membri classificano tutti i tratti della rete
stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza |
Viene specificato l’obbligo degli Stati
membri ad eseguire la valutazione
sulla rete allargata come definita in precedenza. Qui viene definito che la valutazione va
fatta sia con il criterio “ex ante” dell’indagine visiva, sia con il criterio
“ex post” basato sul numero degli incidenti registrati. Questo emendamento stabilisce la data
entro la quale la prima valutazione a livello di rete deve -essere completata
(entro il 2024) e la frequenza con la quale deve essere ripetuta. L’allegato 3 è stato completamente
sostituito (vedere in seguito) e contiene l’elenco delle componenti da
considerare. Questo paragrafo indica che verranno
emesse delle linee guida in merito alla metodologia. I tratti stradali dovranno essere
classificati in almeno tre categorie rispetto alla loro sicurezza |
Articolo 6 Ispezioni di sicurezza stradale periodiche 1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché
4. Fatti salvi gli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 8, gli Stati membri adottano orientamenti relativi alle misure di sicurezza temporanee applicabili ai lavori stradali. Provvedono altresì all’attuazione di un programma d’ispezione appropriato per assicurare la corretta applicazione di tali orientamenti. |
Viene sottolineato il concetto di
periodicità delle ispezioni, senza definire l’intervallo, per il quale viene
dato un limite massimo nell’emendamento successivo Questo è il nuovo concetto introdotto anche
a seguito delle esperienze maturate durante il progetto ECOROADS, che ha
condotto diverse ispezioni nei tratti contigui alle gallerie, comprese le
zone di transizione. |
Articolo 6 bis Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico 1. Gli Stati membri garantiscono che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell’articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti. 2. Nell’effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, gli Stati membri possono tenere conto delle componenti indicative di cui all’allegato II bis. 3. Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono effettuate da gruppi di esperti. Almeno un membro del gruppo di esperti deve soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a). 4. Gli Stati membri garantiscono che ai
risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate facciano seguito
decisioni ragionate per stabilire l’eventuale necessità di interventi
correttivi. In particolare, gli Stati membri individuano i tratti di strada
in cui è necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle
infrastrutture stradali e, in base alle priorità, definiscono gli interventi
finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti. 5. Gli Stati membri garantiscono che gli
interventi correttivi siano mirati principalmente ai tratti di strada con
bassi livelli di sicurezza e che offrono l’opportunità di attuare le misure
che hanno un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di
risparmio dei costi connessi agli incidenti. 6. Gli Stati membri predispongono e aggiornano regolarmente un piano d’azione in ordine di priorità basato sul rischio, per seguire l’attuazione dell’intervento correttivo individuato. |
Qui viene introdotto il concetto assegnare
priorità alle deficienze di sicurezza rilevate e conseguentemente ai relativi
interventi di mitigazione Questo articolo specifica come la priorità
degli interventi di mitigazione debba essere data alle strade con un basso
livello di sicurezza , secondo un piano di azione prestabilito |
Articolo 6
ter Protezione
degli utenti della strada vulnerabili Gli Stati
membri garantiscono che, nell’attuazione delle procedure di cui agli articoli
da 3 a 6 bis, saranno considerate le esigenze degli utenti della strada
vulnerabili. |
Nelle valutazioni di sicurezza dovrà
essere tenuto conto della sicurezza specifica di pedoni e ciclisti |
Articolo 6
quater Segnaletica
orizzontale e segnaletica verticale 1. Gli Stati membri prestano particolare
attenzione, nell’ambito delle procedure attuali e future in materia di
segnaletica orizzontale e verticale, alla leggibilità e alla visibilità di
detta segnaletica sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati
di assistenza alla guida. Tali procedure tengono conto delle specifiche
comuni laddove tali specifiche comuni siano state stabilite in conformità del
paragrafo 3. 2. Al più tardi entro giugno 2021, la
Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato di valutare la
possibilità di stabilire specifiche comuni comprendenti diversi elementi
volti a garantire l’uso operativo della segnaletica stradale orizzontale e
verticale onde promuovere l’effettiva leggibilità e visibilità di detta
segnaletica sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di
assistenza alla guida. Tale gruppo è composto da esperti designati dagli
Stati membri. Nell’ambito di detta valutazione è consultata la Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite. La verifica
tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) l’interazione tra le diverse
tecnologie di assistenza alla guida e l’infrastruttura; b) gli effetti dei fenomeni
metereologici e atmosferici, nonché del traffico sulla segnaletica
orizzontale e verticale presente nel territorio dell’Unione; c) il tipo e la frequenza degli
interventi di manutenzione necessari alle diverse tecnologie, compresa una
stima dei costi. |
Questo emendamento tiene conto della
progressiva introduzione di sistemi di guida semi-autonoma e autonoma e della
nuova segnaletica che potrà dialogare direttamente con tali sistemi, oltre
che ovviamente rimanere ben intelligibile dagli umani. Verrà istituito uno
specifico gruppo di esperti |
3. Tenendo conto della valutazione di cui al
paragrafo 2, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire
specifiche comuni, correlate alle procedure degli Stati membri di cui al
paragrafo 1, allo scopo di garantire l’uso operativo della segnaletica
orizzontale e verticale, con particolare riguardo all’effettiva leggibilità e
visibilità di detta segnaletica sia per i conducenti umani che per i sistemi
automatizzati di assistenza alla guida. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Gli atti di
esecuzione di cui al primo comma lasciano impregiudicata la competenza del
Comitato europeo di normazione a riguardo delle norme per la segnaletica
stradale orizzontale e verticale. |
|
Articolo 6 quinquies Informazione
e trasparenza La
Commissione pubblica una cartina della rete stradale europea nell’ambito di
applicazione della presente direttiva, accessibile on line, che evidenzia le
diverse categorie di cui all’articolo 5, paragrafo 6. |
Questo importante emendamento specifica
che i risultati delle valutazioni saranno rese pubbliche tramite una mappa
che evidenzi la classificazione in base agli almeno tre livelli
specificati prima |
Articolo 6 sexies Segnalazioni
spontanee Gli Stati
membri si adoperano al fine di istituire un sistema nazionale di segnalazione
spontanea, accessibile on line a tutti gli utenti della strada, per
facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi trasmesse
dagli utenti della strada e dai veicoli, e di qualsiasi altra informazione in
materia di sicurezza che l’autore della segnalazione percepisce come un
rischio reale o potenziale per la sicurezza dell’infrastruttura stradale.» |
Questo emendamento applica il principio di
“crowdsourcing” al fine di mantenere aggiornata la
classificazione della sicurezza. Dovrà essere stabilito un sistema di
raccolta delle segnalazioni pubbliche di rischi reali o potenziali. Un
adeguato sistema di verifica dovrà comunque esservi abbinato per evitare un
fenomeno di false segnalazioni |
Articolo 7 Gestione dei dati 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’organo competente rediga una relazione d’incidente per ciascun incidente mortale verificatosi su una strada di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Gli Stati membri si adoperano per includere in tale relazione tutti gli elementi d’informazione elencati nell’allegato IV. 1 bis. La Commissione può adottare atti di
esecuzione al fine di fornire orientamenti in base ai quali segnalare la
gravità dell’incidente, incluso il numero delle persone decedute e ferite.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui
all’articolo 13, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri calcolano il costo sociale medio di un incidente mortale ed il costo sociale medio di un incidente grave verificatosi sul loro territorio. Gli Stati membri possono optare per una differenziazione più marcata dei tassi di costo, che devono essere aggiornati perlomeno ogni cinque anni. |
|
Articolo 8 Adozione e comunicazione di orientamenti Nessuna modifica |
|
Articolo 9 Designazione e formazione dei controllori Al paragrafo 1 viene aggiunto il seguente paragrafo 1 bis. Per i controllori della sicurezza
stradale che seguono la formazione a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli
Stati membri garantiscono che i programmi di formazione per i controllori
della sicurezza stradale includano aspetti relativi agli utenti della strada
vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti. |
Ulteriore specifica della necessità di
considerare la sicurezza di pedoni e ciclisti, in questo caso durante la
formazione dei controllori. |
Articolo 10 Scambio delle migliori prassi Per migliorare
la sicurezza delle strade nell’Unione Articolo 11 Continuo miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza 1. La Commissione facilita e struttura lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra gli Stati membri, facendo uso delle esperienze raccolte nelle competenti sedi internazionali, in modo da rendere possibile il continuo miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nell’Unione europea.
3. Se del caso, le organizzazioni non governative specializzate operanti nel campo della sicurezza e della gestione delle infrastrutture stradali possono essere consultate su aspetti relativi alla sicurezza tecnica. |
Come dimostrato dai già citati progetti
Pilot4Safety e ECOROADS, lo scambio di informazioni e pratiche tra esperti
dei vari Stati membri è di grande aiuto per migliorare l’efficacia dei
controlli di sicurezza. |
Articolo 11
bis Rendicontazione 1. Gli Stati membri forniscono una relazione
alla Commissione entro il 31 ottobre 2025 sulla classificazione della
sicurezza dell’intera rete valutata a norma dell’articolo 5. Ove possibile,
la relazione si basa su una metodologia comune. Se del caso, la relazione
comprende anche l’elenco delle disposizioni degli orientamenti nazionali
aggiornati, in particolare i miglioramenti in termini di progresso
tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della strada. A
decorrere dal 31 ottobre 2025, tali relazioni sono trasmesse ogni cinque
anni. 2. Sulla base di un’analisi delle relazioni
nazionali di cui al paragrafo 1, per la prima volta entro il 31 ottobre 2027
e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora e presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della
presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli elementi di cui al
paragrafo 1, e su eventuali ulteriori misure, tra cui una revisione della
presente direttiva ed eventuali adeguamenti al progresso tecnico. |
Obbligo degli Stati membri fornire
relazioni periodiche alla Commissione Europea, e di questa a fornire
relazioni al Parlamento Europeo ogni 5 anni |
Articolo 12
Modifica
degli allegati La
Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati, in conformità
dell’articolo 12 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al
progresso tecnico. «Articolo 12 bis Articolo 12
bis Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 16 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla
delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di
cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di
identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si
oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di
ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 12
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o
da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la
Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale
del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (*2). 5. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data
in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Passaggio molto “burocratico” necessario a
giustificare la facoltà della Commissione di modificare gli allegati |
Articolo 13
Procedura di
comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato.
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio (*3). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica, l’articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. (*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
|
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17
dicembre 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono stabilite dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva
ALLEGATO
I
COMPONENTI
INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE 1. Componenti
di una valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale: a) definizione
del problema; b) situazione
attuale ed opzione dello status quo; c) obiettivi
di sicurezza stradale; d) analisi
dell’impatto sulla sicurezza stradale delle opzioni proposte; e) confronto
delle opzioni, fra cui l’analisi del rapporto costi/benefici; f) presentazione
della gamma di possibili soluzioni. 2. Elementi
da prendere in considerazione: a) numero
delle vittime e degli incidenti, obiettivi di riduzione paragonati
all’opzione dello status quo; b) scelta
di itinerari e strutture di traffico; c) possibili
conseguenze sulle vie di comunicazione esistenti (ad esempio uscite, incroci,
intersezioni, svincoli, passaggi a livello); d) utenti
della strada, compresi gli utenti vulnerabili (ad esempio pedoni, ciclisti
motociclisti); e) traffico
(ad esempio volume di traffico, categorizzazione del traffico per tipo), compresi i
flussi stimati di pedoni e biciclette determinati dalle caratteristiche
dell’uso del suolo adiacente; f) condizioni
stagionali e climatiche; g) presenza
di un numero sufficiente di parcheggi sicuri; h) attività
sismica. |
Ancora
sulla inclusione di pedoni e ciclisti, |
ALLEGATO
II COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI DELLA
SICUREZZA STRADALE 1. Criteri
applicabili nella fase della progettazione preliminare: a) situazione
geografica (ad esempio, pericolo di smottamenti, inondazioni, valanghe),
condizioni climatiche e stagionali e attività sismica; b) tipi
di incroci/svincoli e distanze fra loro; c) numero
e tipo di corsie; d) tipi
di traffico autorizzati sulla nuova strada; e) funzionalità
della strada all’interno della rete; f) condizioni
meteorologiche; g) velocità
della circolazione; h) sezioni
trasversali (ad esempio, larghezza della carreggiata, piste ciclabili,
sentieri pedonali); i) allineamenti
orizzontali e verticali; j) visibilità; k) disposizione
di incroci e svincoli; l) trasporto
pubblico e infrastrutture; m) passaggi
a livello. n) disposizioni
per gli utenti della strada vulnerabili: i) disposizioni per i pedoni, ii) disposizioni per i ciclisti,
compresa l’esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico
automobilistico ad alta velocità, iii) disposizioni per gli utilizzatori
dei veicoli a motore a due ruote, iv) densità e ubicazione degli
attraversamenti pedonali e ciclabili, v) disposizioni per i pedoni e i
ciclisti sulle strade interessate della zona, vi) separazione dei pedoni e dei
ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocità o esistenza di
percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore; 2. Criteri
applicabili nella fase della progettazione particolareggiata: a) tracciato; b) armonizzazione
della segnaletica verticale e segnaletica orizzontale; c) illuminazione
di strade e incroci stradali; d) apparecchiature
lungo le strade; e) ambiente
ai margini della strada inclusa la vegetazione; f) ostacoli
fissi ai margini della strada; g) creazione
di parcheggi sicuri;
h) disposizioni
per gli utenti della strada vulnerabili: i) disposizioni per i pedoni, ii) disposizioni per i ciclisti, iii) disposizioni per gli utilizzatori dei
veicoli a motore a due ruote; i) adattamento
ergonomico di sistemi stradali di contenimento (mezzerie stradali e guardrail
di sicurezza per evitare pericoli agli utenti vulnerabili). 3. Criteri
applicabili nella fase di ultimazione: a) sicurezza
degli utenti della strada e visibilità in varie circostanze, quali oscurità e
condizioni meteorologiche prevedibili; b) leggibilità
della segnaletica verticale e della segnaletica orizzontale; c) condizioni
del fondo stradale. 4. Criteri
applicabili nella prima fase di funzionamento: valutazione della sicurezza
stradale alla luce dell’effettivo comportamento degli utenti. La realizzazione di un controllo in
qualsiasi fase può comportare la necessità di riesaminare i criteri
applicabili a fasi precedenti. |
Oltre a pedoni e ciclisti, in questo
emendamento e nel successivo si considerano anche tutti i veicoli a due ruote
motorizzati |
ALLEGATO II bis COMPONENTI INDICATIVE DELLE ISPEZIONI DI SICUREZZA STRADALE
MIRATE 1. Allineamento
stradale e sezione trasversale: a) visibilità
e distanze di visibilità; b) limite di
velocità e suddivisione in zone con assegnazione dello stesso limite di
velocità; c) allineamento
auto esplicativo (vale a dire “leggibilità” dell’allineamento da parte degli
utenti della strada); d) accesso a
proprietà adiacenti e conseguenze; e) accesso dei
veicoli di emergenza e di servizio; f) trattamenti
in corrispondenza di ponti e ponticelli; g) configurazione
dei margini della strada (banchine, scalinamento
tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto). 2. Incroci e
interscambi: a) adeguatezza
del tipo di incrocio/interscambio; b) geometria
della configurazione dell’incrocio/interscambio; c) visibilità
e leggibilità (percezione) degli incroci; d) visibilità
in corrispondenza dell’incrocio; e) configurazione
delle corsie di incanalamento in corrispondenza degli incroci; f) controllo
del traffico all’incrocio (per esempio regolato da segnale di stop, semafori
ecc.); g) esistenza
di passaggi pedonali e ciclabili. 3. Disposizioni
per gli utenti della strada vulnerabili: a) disposizioni
per i pedoni; b) disposizioni
per i ciclisti; c) disposizioni
per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote; d) trasporto
pubblico e infrastrutture; e) passaggi a
livello stradali/ferroviari (con particolare riferimento al tipo di passaggio
e indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato). 4. Illuminazione,
segnaletica verticale e orizzontale: a) segnaletica
verticale coerente, che non impedisca la visibilità; b) leggibilità
della segnaletica verticale (posizione, dimensioni, colore); c) segnali stradali; d) segnaletica
orizzontale e delineazione coerenti; e) leggibilità
della segnaletica orizzontale (posizione, dimensioni e catarifrangenza in
condizioni di asciutto o bagnato); f) contrasto
adeguato della segnaletica orizzontale; g) illuminazione
di strade e incroci; h) apparecchiature
adeguate ai margini della carreggiata. 5. Segnali
stradali luminosi: a) funzionamento; b) visibilità. 6. Oggetti,
zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento; a) ambiente ai
margini della strada, compresa la vegetazione; b) pericoli ai
margini della strada e distanza dal bordo della carreggiata o della pista
ciclabile; c) adattamento
ergonomico dei sistemi stradali di contenimento (mezzerie stradali e
guardrail di sicurezza per evitare pericoli agli utenti della strada
vulnerabili); d) trattamenti
finali dei guardrail di sicurezza; e) sistemi
stradali di contenimento adeguati in corrispondenza di ponti e ponticelli; f) recinzioni
(in strade ad accesso limitato). 7. Manto
stradale: a) difetti del
manto stradale; b) resistenza
allo slittamento; c) materiale
incoerente/ghiaia/sassi; d) accumulo
d’acqua, scolo. 8. Ponti e
gallerie: a) presenza e
numero di ponti, nonché informazioni pertinenti che li riguardano; b) presenza e
numero di gallerie, nonché informazioni pertinenti che le riguardano; c) elementi
visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell’infrastruttura. 9. Altre
tematiche: a) predisposizione
di aree di parcheggio e aree di sosta sicure; b) predisposizione
per veicoli pesanti; c) abbagliamento
da fari anteriori; d) lavori
stradali; e) attività ai
margini della strada poco sicure; f) informazioni
adeguate nelle apparecchiature STI (per esempio pannelli a messaggio
variabile); g) flora e
fauna selvatiche, animali; h) segnali di avvertimento
in prossimità di scuole (se pertinente).»; |
Questa
è la nuova specifica per le ispezioni mirate “ex post” |
ALLEGATO III
COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI DELLA SICUREZZA DELLE
STRADE A LIVELLO DI RETE 1. Aspetti
generali: a) tipo di
strada in relazione al tipo e alle dimensioni delle regioni/città da essa
collegate; b) lunghezza
del tratto stradale; c) tipo di
zona (extraurbana, urbana); d) uso del
suolo (istruzione, commercio, industria e attività manifatturiere,
residenziale, agricoltura, aree non edificate); e) densità di
punti di accesso alle proprietà; f) presenza
di strada di servizio (per esempio per negozi); g) presenza di
lavori stradali; h) presenza di
parcheggi. 2. Volume di
traffico: a) volume di
traffico; b) volume di
motocicli osservato; c) volume di
pedoni osservato su entrambi i lati, rilevando se “lungo la carreggiata” o
“in attraversamento”; d) volume di
biciclette osservato su entrambi i lati, rilevando se “lungo la carreggiata”
o “in attraversamento”; e) volume di
veicoli pesanti osservato; f) flussi di
pedoni stimati, determinati dalle caratteristiche dell’uso del suolo
adiacente; g) flussi di
biciclette stimati, determinati dalle caratteristiche dell’uso del suolo
adiacente; 3. Dati sugli
incidenti: a) numero,
ubicazione e causa degli incidenti mortali per gruppo di utenti della strada; b) numero e
ubicazione degli incidenti con feriti gravi per gruppo di utenti della
strada. 4. Caratteristiche
operative: a) limite di
velocità (generale, per i motocicli, per i camion); b) velocità di
esercizio (85o percentile); c) gestione
della velocità e/o moderazione del traffico; d) presenza di
dispositivi STI: segnalatori di code, pannelli a messaggio variabile; e) segnali di
avvertimento in prossimità di scuole; f) presenza
di un supervisore per l’attraversamento in prossimità di scuole nei periodi
prescritti. 5. Caratteristiche
geometriche: a) caratteristiche
della sezione trasversale (numero, tipo e larghezza delle corsie,
configurazione e materiale delle banchine mediane centrali, piste ciclabili,
sentieri pedonali ecc.), compresa la relativa variabilità; b) curvatura
orizzontale; c) grado e
allineamento verticale; d) visibilità
e distanze di visibilità. 6. Oggetti,
zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento; a) ambiente al
margine della strada e zone libere da ostacoli; b) ostacoli
fissi al margine della strada (per esempio pali per l’illuminazione, alberi
ecc.); c) distanza
degli ostacoli dal margine della strada; d) densità di
ostacoli; e) rallentatori
a effetto acustico; f) sistemi
stradali di contenimento. 7. Ponti e gallerie: a) presenza e
numero di ponti, comprese le informazioni pertinenti; b) presenza e
numero di gallerie, comprese le informazioni pertinenti; c) elementi
visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell’infrastruttura. 8. Incroci: a) tipo di incrocio
e numero di diramazioni (con particolare attenzione al tipo di controllo e
alla presenza di svolte protette); b) presenza di
canalizzazione; c) qualità
dell’incrocio; d) volume
stradale all’incrocio; e) presenza di
passaggi a livello (con particolare attenzione al tipo di attraversamento e
indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato). 9. Manutenzione: a) difetti del
manto stradale; b) resistenza
allo slittamento del manto stradale; c) condizioni
della banchina (compresa la vegetazione); d) condizioni
della segnaletica verticale, della segnaletica orizzontale e della
delineazione; e) condizioni
dei sistemi stradali di contenimento. 10. Strutture
per gli utenti della strada vulnerabili: a) passaggi
pedonali e ciclabili (attraversamenti superficiali e separazione dei
livelli); b) passaggi
ciclabili (attraversamenti superficiali e separazione dei livelli); c) recinzione
per i pedoni; d) esistenza
di marciapiede o struttura separata; e) strutture
per biciclette e relativo tipo (piste ciclabili, corsie ciclabili, altro); f) qualità
dei passaggi pedonali con riguardo alla cospicuità e alla segnalazione di
ciascuna struttura; g) strutture
di attraversamento pedonale e ciclabile nella diramazione di ingresso di una
strada minore che si unisce alla rete. h) esistenza
di percorsi alternativi per pedoni e ciclisti dove non sono presenti
strutture separate. 11. Sistemi pre/post urto per incidenti stradali ed elementi di
mitigazione della gravità: a) centri
operativi della rete e altre strutture di pattugliamento; b) meccanismi
per informare gli utenti della strada delle condizioni di guida al fine di
prevenire incidenti o inconvenienti; c) sistemi di
rilevamento automatico di incidenti (automatic incident detection — AID):
sensori e videocamere; d) sistemi di
gestione degli incidenti; e) sistemi per
comunicare con servizi di soccorso.»; |
L’Allegato
III non è più adeguato e viene sostituito dal II Bis (valutazione “ex-post”)
e dal nuovo III (valutazione “ex-ante”) Questa
è la nuova specifica per la valutazione “ex-ante”) |
ALLEGATO IV INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE
RELAZIONI DI INCIDENTI Le relazioni di incidenti devono
contenere i seguenti elementi: 1) 2) immagini
e/o diagrammi del luogo dell’incidente; 3) data
e ora dell’incidente; 4) informazioni
relative alla strada, quali la natura della zona, il tipo di strada, il tipo
di incrocio o di svincolo ma anche la segnaletica verticale, il numero di
corsie, la segnaletica orizzontale, il rivestimento stradale, l’illuminazione
e le condizioni meteorologiche, i limiti di velocità, gli ostacoli al margine
della strada; 5) gravità
dell’incidente, 6) caratteristiche
delle persone interessate quali età, sesso, nazionalità, tasso di alcolemia,
utilizzo o meno dei dispositivi di sicurezza; 7) dati
relativi ai veicoli coinvolti (tipo, età, paese, eventuali dispositivi di
sicurezza, data dell’ultima revisione periodica in conformità della
legislazione applicabile); 8) dati
relativi all’incidente quali tipo di incidente, tipo di collisione, manovre
del veicolo e del conducente; 9) se
del caso, informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra
l’incidente e la sua registrazione ovvero l’arrivo del servizio di soccorso. |
Questo emendamento tiene conto dello
sviluppo di sistemi di geo-localizzazione
e ne rende obbligatorio l’utilizzo. |